_Ecco l’ordinanza con cui la Regione Piemonte, ha annullato la decisione del sindaco di Graglia Rocchi, che alcuni mesi fa, con una sua ordinanza comunale, aveva deciso che nel suo territorio i cacciatori avrebbero dovuto agire solo in determinate zone:
In riferimento all’ordinanza n. 33/2021 del Sindaco del Comune di Graglia di divieto dell’esercizio dell’attività venatoria nelle zone indicate in oggetto, l’Ufficio scrivente, sentiti i competenti Settori regionali, espone quanto segue. Per costante e pacifica giurisprudenza, presupposto imprescindibile per l’esercizio del potere di ordinanza, attribuito al sindaco dall’art. 54 2° comma del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 è una situazione straordinaria di necessità grave e urgente – qual’ è il pericolo per la pubblica incolumità – insorta in modo accidentale e non prevedibile, alla quale bisogna porre rimedio senza indugio; è necessario, altresì, che tali ordinanze abbiano come essenziale contenuto, l’adozione di una misura di indole eccezionale, la quale, sulla base di un potere “extra ordinem”, tenti di riparare o impedire gli inconvenienti ed i pericoli rilevati; peraltro, poiché si tratta di atti che derogano alla legislazione vigente e rappresentano una qualche restrizione al principio di legalità, detto espediente riparatore è giustificato solo dalla impossibilità di intervenire con i consueti rimedi, oppure dall’assenza di una normativa che disciplini altrimenti l’azione della P.A. nella singola fattispecie (cfr., TAR Campania, Sez. Salerno, 27 aprile 1982 n.109).
Nel caso di specie, invece, l’ordinanza non trae fondamento dall’esigenza di fronteggiare un’evenienza eccezionale e imprevedibile, non disciplinata da una normativa già esistente nell’ordinamento. Infatti, la materia, oggetto dell’ordinanza, risulta regolata, dettagliatamente dalla normativa statale (legge 11 febbraio 1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e legge regionale 5/2018, ed è prevista una ripartizione delle relative funzioni amministrative, ex art. 9 della citata legge statale, tra Regione e Province (la Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché le funzioni di orientamento e di controllo previste dalla legge regionale; le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica nel rispetto della legge 157/92).
In particolare, la legge 157/1992 da un lato contiene disposizioni dirette alla tutela dell’ambiente e della fauna selvatica e riporta le condizioni da rispettare per l’esercizio della caccia (tra cui il calendario venatorio) e dall’altro lato indica prescrizioni e divieti volti a tutelare in ogni forma la sicurezza pubblica. Basti citare a riguardo, a titolo meramente esemplificativo, l’art. 21 della legge in questione, che prevede numerose forme di divieto dell’attività venatoria tra le quali, il divieto di caccia, appunto, nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; così, il divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione dei sopracitati luoghi.
L’articolo 13 della stessa legge disciplina, invece, i mezzi per l’esercizio della stessa attività venatoria, precisando che tale attività è consentita con l’uso di fucili da caccia che rispondano a precise caratteristiche tecniche, dettagliatamente indicate, volte a contenerne la potenziale offensività; mentre, agli artt. 27 e seguenti viene prevista la vigilanza dell’attività venatoria, a mezzo di agenti degli Enti locali, e vengono altresì previste sanzioni penali in caso di inosservanza delle norme contenute nella stessa legge. Risulta, quindi, che la materia è disciplinata in ogni suo ambito ed è delimitata e regolata da norme volte a prevenire, ipotizzare e tutelare ogni prevedibile forma di pericolo per la collettività.
Preso atto che il TAR Piemonte con sentenza n. 00549/2022 pubblicata in data 08 giugno2022, ha annullato l’Ordinanza in oggetto, in accoglimento dei motivi proposti dall’Ambito Territoriale di Caccia BI1, l’Ufficio scrivente ritiene di non poter accogliere la richiesta di istituzione di un divieto di caccia permanente nei territori interessati dall’ordinanza, sia per i motivi sopracitati sia perché la fattispecie non rientra tra quelle indicate nell’articolo 13 comma 5bis della legge regionale 5/2018.
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